Domande frequenti


  1. Possono esserci due docenti orientatori?
    È prevista l’individuazione di un solo docente orientatore per ogni istituzione scolastica di secondo grado, indipendentemente dal numero di studenti.
  2. Quanto devono essere numerosi i raggruppamenti di studenti da assegnare a ciascun docente tutor?
    In linea generale, per favorire un efficace svolgimento delle attività di competenza del docente tutor, si suggerisce di individuare raggruppamenti con un limite minimo di 30 studenti e un limite massimo di 50 studenti. I decreti ministeriali con cui sono ripartite tra le istituzioni scolastiche le risorse per la valorizzazione dei docenti tutor tengono conto di questo parametro. Viene ad ogni modo rimessa alla valutazione autonoma delle singole istituzioni scolastiche la scelta in merito alla numerosità del raggruppamento di studenti da associare a ciascun tutor, in base alle specifiche esigenze. Si precisa, inoltre, che non è previsto che il raggruppamento degli studenti debba corrispondere al gruppo classe.
  3. È previsto un numero massimo di docenti tutor?
    Nel rispetto dei limiti finanziari individuati annualmente con il decreto ministeriale con cui sono ripartite le risorse per la valorizzazione dei docenti tutor, con particolare riferimento ai vincoli legati al compenso minimo e massimo stabiliti, è rimessa alla valutazione autonoma delle singole istituzioni scolastiche l’individuazione del numero di tutor da nominare più rispondente alle specifiche esigenze della scuola, anche in base alle disponibilità raccolte e ai docenti formati. Ciascuna istituzione scolastica, in sede di contrattazione integrativa, definisce i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, nonché la determinazione della misura dei compensi, avuto riguardo alle peculiarità organizzative ed allo specifico contesto di riferimento, per remunerare le attività dei docenti tutor e degli orientatori.
  4. Le risorse assegnate all'Istituzione scolastica sul POS sono da considerarsi lordo Stato o lordo dipendente?
    Le risorse assegnate sul POS sono da considerarsi lordo dipendente, in quanto l'emolumento riconosciuto ai docenti tutor e orientatori ha natura accessoria., In quanto tale, esso viene corrisposto nel cosiddetto "Cedolino Unico", in base a quanto predisposto dalla Legge n. 191 del 23 dicembre 2009.
  5. Il percorso formativo per docenti tutor e orientatori è lo stesso?
    Per i docenti interessati a ricoprire il ruolo di tutor e di orientatore è prevista un’unica attività formativa propedeutica di 20 ore, da concludersi in maniera propedeutica alla nomina.
  6. Uno stesso docente può ricoprire il ruolo sia di docente tutor sia di docente orientatore?
    In base a quanto previsto dalle Linee guida per l'Orientamento, al punto 8.3, il docente tutor può essere supportato nello svolgimento delle proprie mansioni dalla figura individuata al punto 10.2, ovvero il docente orientatore. Ciò premesso, in via ordinaria è previsto che le due figure siano ricoperte da due docenti distinti. Laddove necessario, anche in considerazione del numero di docenti formati e disponibili a ricoprire l’incarico, è possibile che entrambe le figure siano rivestite dallo stesso docente.
  7. Quali sono i criteri previsti per nominare un docente come docente tutor? E per il docente orientatore? Il ruolo può essere ricoperto anche dal personale assunto a tempo determinato?
    I docenti eleggibili a rivestire i ruoli di docente tutor e docente orientatore sono i docenti in servizio presso l'Istituzione scolastica, che abbiano concluso positivamente la formazione propedeutica e che preferibilmente siano docenti di ruolo, per garantire continuità all’incarico.
    Il Collegio dei docenti delibera in merito ai criteri di precedenza per l’individuazione dei docenti tutor e orientatori tenendo conto, preferibilmente, dei seguenti requisiti: - aver svolto le funzioni di docente tutor o orientatore negli anni scolastici precedenti nella medesima istituzione scolastica e, in subordine, in altra istituzione scolastica
    - avere svolto compiti rientranti in quelli attribuiti al tutor scolastico e al docente orientatore (funzione strumentale per l’orientamento, per il contrasto alla dispersione scolastica, aver maturato esperienze nell’ambito delle attività Formazione scuola-lavoro - ex PCTO, per l’inclusione e attività similari e connesse a tali tematiche); - anzianità di servizio;
    - manifestare la disponibilità ad assumere la funzione di docente tutor e di docente orientatore per almeno un triennio scolastico.
  8. Gli educatori dei convitti/educandati possono ricoprire il ruolo di docente tutor o di orientatore?
    L'accesso alla formazione propedeutica alla nomina dei docenti tutor e del docente orientatore è previsto per i soli docenti. Pertanto, non è previsto che gli educatori possano ricoprire questi ruoli.
  9. Il ruolo del docente tutor è sovrapponibile ad altre figure già presenti nella Scuola? (ad es. il tutor degli Istituti professionali)
    Le figure del docente tutor e del docente orientatore, introdotte dalle Linee guida per l'Orientamento, non sono sovrapposte alle altre figure con funzioni tutoriali già presenti nelle Istituzioni scolastiche.
    Tuttavia la normativa vigente non preclude la possibilità per i docenti che già ricoprano altri ruoli all'interno della scuola di ricoprire altresì il ruolo di docente tutor o docente orientatore.
    Di conseguenza, la figura di tutor prevista dall’ordinamento dell'istruzione professionale potrà coincidere con quella prevista dalle Linee guida per l’orientamento.
  10. I docenti tutor vanno individuati anche per gli studenti dei percorsi di secondo livello?
    Sì, in quanto nel computo delle risorse assegnate alle Istituzioni scolastiche si è tenuto conto di tutti gli studenti, compresi quelli frequentanti i percorsi di secondo livello.
  11. Come si individua il compenso previsto per i docenti tutor e il docente orientatore?
    Ciascuna istituzione scolastica, in sede di contrattazione integrativa, definisce i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, nonché la determinazione della misura dei compensi, avuto riguardo alle peculiarità organizzative ed allo specifico contesto di riferimento, per remunerare le attività dei tutor e degli orientatori. In particolare, dovrà essere garantita la presenza di un orientatore in ciascuna istituzione scolastica di secondo grado, a cui riconoscere un compenso pari ad euro 1.500,00 lordo Stato. Per i docenti che svolgono le funzioni di tutor è previsto, per l’a.s. 2025/26, un compenso articolato in due distinte voci: una parte collegata alla funzione espletata, compresa tra un valore minimo pari a 1.550 euro lordo Stato e un valore massimo pari a 2.725 euro lordo Stato, alla quale si aggiunge una parte per lo svolgimento di progetti didattici, erogata sulla base del numero delle ore di tutoraggio realizzate.
  12. Come è possibile integrare le 30 ore da svolgere nell’ambito dei moduli di orientamento formativo previste con le attività di Formazione scuola-lavoro (ex PCTO)?
    Nelle ultime tre classi delle scuole secondarie di secondo grado è previsto che i moduli di orientamento formativo di 30 ore curricolari siano integrati con le attività di Formazione scuola-lavoro (ex PCTO). Tenendo conto del monte orario minimo stabilito per lo svolgimento delle attività di Formazione scuola-lavoro dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 per i diversi ordini di studio (90 ore per i licei, 150 ore per gli istituti tecnici e 210 ore per gli istituti professionali), per garantire il successo di questa esperienza formativa è opportuno non computare tutto il monte ore dei moduli di orientamento formativo in quello previsto per i PCTO.
  13. La disponibilità a svolgere la funzione di tutor per un triennio, criterio preferenziale per la formazione, comporta un vincolo di permanenza nell'istituzione scolastica per tre anni?
    No. Il criterio non costituisce vincolo alla mobilità territoriale e professionale del docente.